Chi è il genitore sociale? Con questo termine intendiamo il coniuge o il partner del genitore biologico di un minore ossia chi, pur non avendo legami biologici, intrattiene una vita di relazione o una vita familiare con i figli del nuovo partner. La figura del genitore sociale non è regolamentata dal nostro ordinamento giuridico e non esiste alcuna legge che preveda obblighi nei confronti dei figli “acquisiti”.
Il genitore sociale non è tenuto al mantenimento dei figli del partner né ha alcun diritto di assumere le decisioni più importanti attinenti ai minori (salute, educazione, istruzione), nemmeno se sposa il genitore biologico. La legge non include il genitore sociale neppure tra le persone tenute a corrispondere gli alimenti ai familiari che versano in stato di bisogno (art. 433 c.c.).
A fronte di una evidente lacuna normativa, la giurisprudenza è però intervenuta in più occasioni, offrendo un sempre maggiore riconoscimento alla figura del genitore sociale, a tutela – soprattutto- del minore, che può avere costituito un legame affettivo solido con il nuovo compagno/a della madre o del padre.
In particolare, nella sentenza n. 225/2016, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’interesse del minore a conservare rapporti significativi con persone diverse dai genitori se nel suo interesse (nel caso specifico, si trattava dell’ex compagna della madre biologica del bambino). Infatti, la nozione di “vita familiare” in linea con l’articolo 8 CEDU puo’ comprendere rapporti familiari de facto, purche’ ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualita’ delle relazioni, nonche’ il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino.
In altri casi, la Cassazione ha avuto modo di affermare alcuni importanti principi sulla figura del genitore sociale, statuendo in ambito di risarcimento del danno da morte e affermando che “la sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza della morte del figlio unilaterale del partner, e’ un danno non patrimoniale risarcibile, se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione” (Cass.civ. 8037/2016). In questi termini, dovrà essere valorizzato il ruolo morale e materiale del genitore sociale, che ad esempio dimostri di avere condiviso con la compagna le scelte educative nell’interesse dei figli acquisiti, ovvero di avere contribuito a fornire i mezzi per il loro mantenimento.
La Suprema Corte, con altra pronuncia, ha inoltre stigmatizzato il comportamento del genitore che impedisce al proprio figlio di continuare a intrattenere rapporti con l’ex partner (con il quale il minore aveva costruito un rapporto significativo). Infatti, l’art. 337 ter c.c. deve essere interpretato – alla luce dei principi CEDU – in modo da ricomprendere, tra i soggetti con cui il minore deve intrattenere un rapporto a seguito della crisi del nucleo familiare, anche l’ex convivente del genitore biologico, laddove si sia instaurato un rapporto significativo e duraturo. D’altra parte, non essendo prevista un’azione diretta del genitore sociale, al fine di far valere in giudizio i propri diritti e quelli del minore, non vi è oggi altra soluzione se non quella di segnalare il comportamento pregiudizievole al Pubblico Ministero, al fine di sollecitare l’apertura di un procedimento, finalizzato alla richiesta di provvedimenti a tutela del minore.
Concludendo, possiamo affermare che il rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore sociale – se e in quanto rilevante e tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso -, deve essere salvaguardato alla stregua di quello tra i figli e i genitori biologici. Ma la strada da fare a livello legislativo è ancora molta!